Presupposto
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (Art. 1, comma 2 del D.Lvo n. 504/1992). Soggetti passivi
Sono soggetti passivi dell'imposta municipale propria :
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Pertinenze dell'abitazione principale
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
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1. Fabbricati Rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per : a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 2. Terreni agricoli Reddito dominicale risultante in catasto , vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 per i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. Tali terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:• del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;• del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;• del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000";. E' confermata nell'Imposta municipale propria sperimentale l'esenzione del tributo per i terreni agricoli situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977, cioè quei Comuni individuati dall'allegato alla Circolare ministeriale n. 9 del 19/06/1993 (art. 7 comma I, lettera h, del D.Lgs. 504/1992) Per i terreni agricoli il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta dovuta si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale risultante in catasto e moltiplicando per 135, 3. Aree edificabili Valore venale in commercio dell'area in vigore al 1° gennaio dell'anno in corso, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
1. Fabbricati
Rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per : a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per :
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Terreni agricoli
Reddito dominicale risultante in catasto , vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 per i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. Tali terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:• del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;• del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;• del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000";. E' confermata nell'Imposta municipale propria sperimentale l'esenzione del tributo per i terreni agricoli situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977, cioè quei Comuni individuati dall'allegato alla Circolare ministeriale n. 9 del 19/06/1993 (art. 7 comma I, lettera h, del D.Lgs. 504/1992) Per i terreni agricoli il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta dovuta si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale risultante in catasto e moltiplicando per 135,
Reddito dominicale risultante in catasto , vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 per i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti. Tali terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:• del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;• del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;• del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000";. E' confermata nell'Imposta municipale propria sperimentale l'esenzione del tributo per i terreni agricoli situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977, cioè quei Comuni individuati dall'allegato alla Circolare ministeriale n. 9 del 19/06/1993 (art. 7 comma I, lettera h, del D.Lgs. 504/1992)
Per i terreni agricoli il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta dovuta si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale risultante in catasto e moltiplicando per 135,
3. Aree edificabili
Valore venale in commercio dell'area in vigore al 1° gennaio dell'anno in corso, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
L'art. 13 commi 6-7-8 del DL 201/2011 ha stabilito un'aliquota base e due aliquote ridotte:
1. Aliquota di base, a tutte le tipologie di immobili, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali: 0.76 per cento (comma 6); 2. Abitazione per principale e relative pertinenze :0.4 per cento (comma 7); 3. Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (comma 8). Tali aliquote devono ritenersi applicabili ope legis anche se l'ente non adotta alcuna deliberazione al riguardo. La norma (art. 13 commi 9 e 9 bis del DL. 201/2011) consente, altresì, ai Comuni la facoltà di deliberare le seguenti variazioni di aliquota: aumento o diminuzione fino al 0.3 punti percentuali dell'aliquota base aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze diminuzione fino allo 0,10% dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali riduzione fino allo 0,40% dell'aliquota nel casto di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art. 43 del Dpr 918/1986 riduzione fino allo 0,40% dell'aliquota per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società riduzione fino allo 0,40% dell'aliquota per gli immobili locali riduzione fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo massimo di tre anni dall'ultimazione dei lavori.
1. Aliquota di base, a tutte le tipologie di immobili, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali: 0.76 per cento (comma 6); 2. Abitazione per principale e relative pertinenze :0.4 per cento (comma 7);
1. Aliquota di base, a tutte le tipologie di immobili, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali: 0.76 per cento (comma 6);
2. Abitazione per principale e relative pertinenze :0.4 per cento (comma 7);
3. Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (comma 8).
Tali aliquote devono ritenersi applicabili ope legis anche se l'ente non adotta alcuna deliberazione al riguardo. La norma (art. 13 commi 9 e 9 bis del DL. 201/2011) consente, altresì, ai Comuni la facoltà di deliberare le seguenti variazioni di aliquota:
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (N.b.: non per quota di possesso). Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (per cui la detrazione massima complessiva spettante per ogni singola unità immobiliare destinata ad abitazione principale non può superare € 600,00).La maggiorazione della detrazione relativa a figli che risultano nell'anno di compimento del 26esimo anno di età, deve essere rapportata ai mesi intercorrenti sino a tale data.
Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste perla violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
L'imposta dovuta dovrà essere versata con Modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune ed utilizzando gli apposti codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.- prima rata entro il 18 giugno: in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base- seconda rata entro il 17 dicembre: a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote deliberate dal Comune.Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'imposta è versata - La prima rata entro il 18 giugno in misura pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno applicando l'aliquota di base- La seconda rata entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote deliberate dal Comune.In alternativa, solo per l'abitazione principale e per le relative pertinenze l'imposta dovuta può essere versata in tre rate:- la prima entro il 18 giugno e la seconda entro il 17 settembre in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione spettante;- la terza entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, applicando le aliquote deliberate dal Comune.
Dichiarazione I.M.U
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Calcola l'IMU
con il calcolatore propostao da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)
N.B. Il risultato del calcolo è puramente indicativo . L'Ente non si assume alcuna responsabilità in merito al calcolo effettuato (veridicità dei dati inseriti).
TARIFFE E SCADENZE IMU, TASI E TARI 2017
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 31 del 22/12/2016, ha stabilito le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:
Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
4,00 per mille
Abitazione principale ad eccezione delle categorie sopra citate
NON DOVUTA
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili
9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D
9,00 per mille ( di cui la quota del 7,60 per mille è riservata esclusivamente allo Stato)
Valore medio aree edificabili
Residenziali 35 € / mq.
Artigianali 17 € / mq
Terreni agricoli
L' imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
La base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente, che varia a seconda della categoria dell’immobile:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24, disponibile, in versione cartacea, presso Banche, Poste e agenti della riscossione, mentre in formato elettronico, sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Codici di versamento IMU
Codice tributo Comune
Codice tributo Stato
Abitazione principale A1, A8
e A9 e pertinenze
3912
Quota non dovuta
Altri fabbricati
3918
Terreni
3914
Aree fabbricabili
3916
Fabbricati categoria D
3930
3925
Il codice Ente del Comune di Montechiaro d’Acqui, da riportare nell'F24, è: F469
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati
1,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale
1 per mille
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ossia rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria dell'immobile.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante NON RESIDENTE versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote sopra riportare e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.(V. dichiarazione ai fini Tasi tra gli allegati). L’OCCUPANTE RESIDENTE INVECE E’ ESENTATO DALLA TASI PER LA PROPRIA QUOTA DI COMPETENZA
Codici versamento TASI
3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale
3959
3961
3960
Tassa sui rifiuti (TARI)
Il Comune provvederà a riscuotere il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi inviando ai contribuenti, con allegato il modello F/24 compilato, avvisi di pagamento con l'indicazione delle somme dovute per la TARI e l'Addizionale Provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in 3 rate o in unica soluzione.
SCADENZE
IMU
Acconto
16 giugno
Saldo
16 dicembre
TASI
Acconto utilizzatore (10% del tributo)
Saldo utilizzatore(10% del tributo)
TARI
Acconto del 34%
Acconto del 33%
Saldo del restante 33%
30 giugno
30 settembre
30 novembre